News fiscali
Data: 06/08/2009

SINTESI DELLA MANOVRA D'ESTATE 2009


Accertamento (articolo 15, commi 8-bis e 8-ter). L'Agenzia delle entrate può richiedere dati, notizie e documenti a specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie, concessi in sede di accertamento delle imposte sui redditi e di controlli Iva, anche ai fini di iscrizione di ipoteca e di concessione di sequestro conservativo per il caso in cui vi sia fondato timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie.

 

 

Accertamento imposte sul reddito e controlli Iva (articolo 15, commi 8-quinquies e 8-sexies). L'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sul reddito e di controlli Iva, può richiedere notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa alle autorità e agli enti che svolgono attività di controllo e vigilanza in relazione a tale attività.

 

Contrasto ai paradisi fiscali (articolo 12). Si intensifica la lotta ai paradisi fiscali: investimenti e attività finanziarie fatte da italiani in paradisi fiscali sono illegali e vanno considerati come redditi sottratti a tassazione. L'Agenzia delle entrate istituirà, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità speciale per il contrasto all'evasione e all'elusione internazionale.

 

Contrasto alle frodi in materia di invalidità (articolo 20). Norme più stringenti per contrastare le frodi in materia di invalidità civile. Dal 1° gennaio 2010 per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni mediche delle Asl saranno integrate da un medico Inps come componente effettivo

 

Convenzione Agenzia delle entrate e Inps (articolo 15, comma 8-terdecies). Sarà stipulata una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e Inps per specifici controlli che richiedono uno scambio reciproco di informazioni.

 

Credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto (articolo 15, commi 8-septies e 8-novies). È stato introdotto un credito di imposta per le imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009. Il credito di imposta è pari a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto. La misura del credito dovrà essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. È anche previsto il cambiamento di destinazione dei fondi finalizzati alla concessione di crediti d'imposta, corrispondenti a parte delle tasse automobilistiche pagate, nell'anno 2009, dalle imprese di autotrasporto, per i veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate: la norma prevede che i fondi non utilizzati siano destinati a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

Firma autografa in atti di liquidazione, accertamento e riscossione (articolo 15, commi 7 e 8). La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

 

Scambi informativi di dati pensionistici e assistenziali (articolo 15, comma 1). Dal 1° gennaio 2010 tutte le pubbliche amministrazioni, a partire da quella Finanziaria saranno tenute a fornire all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria tutti i dati sui titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e rispettivi coniugi e familiari. I dati vanno forniti in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi.

 

Segnalazioni del Pubblico registro automobilistico (articolo 15, comma 8-octies). Gli uffici del pubblico registro automobilistico, se accertano che una persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, sono tenuti a effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.

 

Tassa sull'oro (articolo 14). Tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale. Sono prese in considerazione le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (platino, palladio, oro e argento). Le disponibilità in metalli preziosi rilevano anche qualora siano depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili. Sono invece escluse le disponibilità in metalli preziosi conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, nonché quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia. L'imposta sostitutiva è commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta. In caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza, in base al Tuir, deve essere scomputata dalle imposte sui redditi.

Task force per il contrasto all'evasione internazionale (articolo 12, comma 3).L'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili all'individuazione di fenomeni illeciti e il rafforzamento della cooperazione internazionale.

 

Accelerazione degli ammortamenti (articolo 6). Entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento (decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988), compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. Lo scopo della disposizione è quello di tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.

 

Autoimprenditorialità (articolo 1, commi da 7 a 8-bis). Il provvedimento estende l'incentivo attualmente previsto per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009-2010 di ammortizzatori sociali in deroga anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui voglia intraprendere un'attività autonoma, avviare una auto o micro impresa o associarsi in cooperativa.

 


Compensazioni dei crediti fiscali (articolo 10). Riorganizzato il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo dichiarato di renderlo più rigoroso, contrastando gli abusi e incrementando la liquidità delle imprese. Le novità introdotte riguardano soprattutto l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi. Prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per introdurre, a decorrere dal 2010 e compatibilmente con le esigenze di bilancio, un incremento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente nell'anno. Fra le novità la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Le dichiarazioni che evidenziano un credito Iva superiore a 15mila euro devono essere, ai fini dell'utilizzo in compensazione, corredate dell'attestato di conformità (articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997). L'utilizzo in compensazione dei crediti Iva (annuali o infrannuali) superiore a 10mila euro deve essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Esteso alle holding l'obbligo della presentazione dell'istanza ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti Iva con particolare riferimento alle liquidazioni di gruppo.

Crediti alle Pmi (articolo 5, comma 3-quater). Prevista la stipula di una convenzione tra il ministro dell'Economia e l'Abi diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. La convenzione dovrà essere stipulata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

Detassazione degli investimenti in macchinari (articolo 5). Esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento o in caso di destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto. L'incentivo è revocato anche se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali (Dlgs 334/1999). Introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone (si tratta della possibilità, con particolari paletti, di escludere dall'imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale, qualora l'operazione di capitalizzazione. L'importo agevolato escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3% dell'incremento del capitale sociale fino a un massimo di 500mila euro. Dunque, in pratica, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15mila euro. Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale).

 


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