News fiscali
Data: 03/08/2009
SCHEDA TI TRASPORTO
La GU del 4 luglio pubblica il decreto del 30 giugno che la istituisce. Pubblicata anche la delibera dell'Albo sulle riduzioni autostradali del 2008.
La Gazzetta Ufficiale del 4 luglio ha pubblicato, rendendolo operativo dal 19 luglio, il decreto del ministero dei Trasporti del 30 giugno 2009, che istituisce la scheda di trasporto obbligatoria per l'autotrasporto. Lo stesso fascicolo della Gazzetta Ufficiale pubblica anche la delibera dell'Albo degli autotrasportatori con le disposizioni per accedere ai rimborsi dei transiti autostradali effettuati nel 2008. Sono due passi in avanti per scongiurare il fermo dell'autotrasporto minacciato da Unatras per la seconda metà di luglio.
Modello - La scheda di trasporto deve seguire il modello che viene allegato alla stessa Gazzetta Ufficiale e può essere sostituita da una copia del contratto scritto tra committente ed autotrasportatore, nel caso che esso esista, oppure da "altra documentazione equivalente", purché abbia lo stesso contenuto della scheda stessa, come da allegato della GU. La scheda deve essere "compilata dal committente, o da soggetto da esso delegato".
Documenti equivalenti - Il secondo articolo stabilisce che sulla scheda di trasporto devono figurare le indicazioni relative al proprietario della merce e, nel caso in cui il committente non possa indicarlo, deve segnalarlo sulla scheda stessa, fornendone la motivazione. Il terzo articolo elenca i "documenti equipollenti" alla scheda di trasporto, che sono: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio (di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009), i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accusa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), il documento di trasporto (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472), nonché "ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto".
I documenti equivalenti devono indicare:
- I dati del vettore del trasporto (denominazione, indirizzo, partita IVA, numero iscrizione Albo autotrasportatori);
- I dati del committente;
- I dati del caricatore;
- I dati del proprietario della merce;
- I dati della merce trasportata (tipologia, quantità, luogo di carico e scarico);
Esonero - Il quarto e ultimo articolo stabilisce l'esonero della scheda di trasporto per i trasporti a collettame che avvengono attraverso partite di peso inferiore a 5 tonnellate, purché abbiamo una "idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato".
Sanzioni - Il decreto del 30 giugno non riporta le sanzioni, che vengono stabilite dall'articolo 7bis del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214 (Gazzetta Ufficiale numero 11 del 15 gennaio 2009), cui si richiama la norma. Esso prevede due infrazioni con differenti sanzioni. La prima riguarda il committente che "non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero", che subisce una sanzione amministrativa da 600 a 1800 euro. La seconda colpisce l'autotrasportatore che non ha a bordo la scheda di trasporto con una sanzione amministrativa da 40 a 120 euro e con il fermo amministrativo del veicolo. Tale veicolo sarà restituito dopo che l'autotrasportatore avrà esibito la scheda di trasporto o il contratto scritto o la documentazione equivalente. Ciò dovrà avvenire entro 15 giorni. Tali sanzioni valgono anche per i vettori stranieri che effettuano trasporti nazionali ed internazionali