News fiscali
Data: 03/11/2008

rimborsi amministratore


Nell’ambito della gestione delle spese di vitto e alloggio, è frequente il caso della gestione di quelle sostenute dagli amministratori di società, siano esse di capitali o di persone.

 

Prima di tutto, appare fondamentale inquadrare il concetto di trasferta, che si definisce tale quando l’amministratore presta temporaneamente la propria attività fuori dalla sede ordinaria di lavoro, intesa quale sede istituzionale dello svolgimento delle proprie mansioni. La norma infatti prevede per il soggetto percipiente, unicamente per le indennità e rimborsi spese corrisposte per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, l’esonero da tassazione in presenza di determinate condizioni. Per le trasferte nell’ambito del territorio comunale della sede lavorativa è invece prevista la tassazione delle indennità e dei rimborsi spese (salvo il rimborso delle spese di trasporto documentate, es. biglietti autobus, metropolitane ecc.) indipendentemente dall’ampiezza del territorio del Comune.

 

Per gli amministratori, l’individuazione corretta della sede di lavoro è aspetto di particolare importanza. Il trattamento fiscale della indennità di trasferta, infatti, dipende proprio dalla corretta individuazione di questo elemento. Se in linea generale la sede di lavoro è individuata nella lettera o contratto di assunzione, le Entrate hanno debitamente valorizzato, però, le peculiarità che sono riferite alla funzione di amministratore. Nella risposta n.5.3 della circolare n.7/07, si dice: “tuttavia per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro, né identificare tale sede con quella della società. In tale ipotesi, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore. Tale criterio potrà essere utilizzato, ad esempio, per gli amministratori di società od enti semprechè dall’atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro”. È dunque opportuno identificare la sede di lavoro direttamente nel verbale di nomina dell’organo amministrativo dal momento che, nella maggior parte dei casi, quest’ultima viene identificata per questioni di opportunità con il Comune nel quale la società ha sede.

 

Ricordiamo che il rimborso delle spese può essere effettuato secondo uno dei metodi alternativi previsti dall’art.51, co.5 del Tuir, riassunti nella tabella che segue:

 

Indennità forfetaria

 

Indipendente dall’entità della spesa sostenuta si corrisponde una somma fissa all’amministratore. L’indennità è esclusa dall’imponibile fiscale del percettore qualora non superi l’importo giornaliero pari a € 46,48, elevato a € 77,47 per le trasferte effettuate all’estero.

 

Rimborso analitico

 

Detto anche rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. Non concorre a formare il reddito imponibile dell’amministratore a prescindere dall’importo dello stesso, sempre che sia comprovato da idonea documentazione. È prevista inoltre la possibilità di rimborsare, oltre alle spese documentate, altre spese anche non documentabili (parcheggio, lavanderia, telefono, ecc.), che sono escluse da tassazione per un importo giornaliero di € 15,49 elevato a € 25,82 nel caso di trasferte all’estero.

 


 

Rimborso misto

 

Opera nel caso in cui il committente eroghi l’indennità forfetaria di trasferta in aggiunta al rimborso analitico. In tale ipotesi le franchigie giornaliere di € 46,48 e € 77,47 sono ridotte di 1/3 nell’ipotesi di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente e di 2/3 in caso di rimborso (o fornitura gratuita) sia delle spese di vitto che di alloggio.

 

L’Amministrazione Finanziaria, a tal proposito, ha avuto modo di precisare che la scelta di uno dei metodi sopra esposti va fatta con riferimento all’intera trasferta, non essendo pertanto consentito nell’ambito della stessa, adottare criteri diversi.

 

Relativamente ai rimborsi delle spese di viaggio e trasporto (se opportunamente documentati), questi restano esclusi dall’imposizione a prescindere dalla modalità di reintegro degli oneri di trasferta adottata dal committente (analitico, forfetario o misto). Nel caso di utilizzo da parte dell’amministratore del proprio veicolo, per l’effettuazione della trasferta, il rimborso delle spese di viaggio deve avvenire sotto forma di indennità chilometrica. A tal proposito le tariffe ACI tengono conto, per ciascun tipo di autoveicolo, di tutti i costi relativi all’utilizzo dello stesso (ammortamento del costo, spese di assicurazione, spese di carburanti e lubrificanti e spese di manutenzione).

 

Sotto il profilo fiscale, l’impatto dei rimborsi spese e delle indennità, tanto in capo all’amministratore che in capo alla società, sono riassumibili come segue:

 

TRASFERTE FUORI COMUNE

 

Tipologia di rimborso

 

Trattamento fiscale in capo all’amministratore

 

Trattamento fiscale in capo alla società

 

Rimborso analitico a piè di lista

 

Non tassato

 

Deducibile fino al limite giornaliero:

 

-   € 180,76 per le trasferte in Italia

 

-   € 258,23 per le trasferte all’estero

 

Rimborso forfetario

 

Esente per importo giornaliero fino a:

 

-   € 46,48 per le trasferte in Italia;

 

-   € 77,47 per le trasferte all’estero

 

Interamente deducibile senza limite

 

Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto o alloggio analitici

 

Esente per importo giornaliero fino a:

 

-   € 30,99 per le trasferte in Italia;

 

-   € 51,65 per le trasferte all’estero

 

Interamente deducibile senza limite

 

Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto e alloggio analitici

 

Esente per importo giornaliero fino a:

 

-   € 15,49 per le trasferte in Italia;

 

-   € 25,82 per le trasferte all’estero

 

Interamente deducibile senza limite

 

Rimborso a piè di lista + altre spese non documentabili

 

Non tassate per importi giornalieri di:

 

-   € 15,49 per le trasferte in Italia;

 

-   € 25,82 per le trasferte all’estero

 

Interamente deducibile senza limite

 

Rimborso spese di trasporto e di viaggio

 

Non tassato

 

Interamente deducibile

 

Indennità chilometrica per utilizzo auto

 

Non tassata se rispettati i limiti previsti dalle tariffe ACI per ciascuna tipologia di autovettura

 

Deducibile in misura non superiore al valore stabilito dalle tariffe ACI relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per auto a benzina o 20 se diesel.

 


 

TRASFERTE IN AMBITO COMUNALE

 

Tipologia di rimborso

 

Trattamento fiscale in capo all’amministratore

 

Trattamento fiscale in capo alla società

 

Rimborso analitico a piè di lista/indennità forfetaria/indennità chilometrica

 

Tassato

 

Deducibile

 

(dal 2009 limitatamente al 75%, per le spese di vitto e alloggio)

 

Rimborso spese di viaggio con vettore

 

Non tassato

 

Interamente deducibile

 

La recente Manovra Estiva, modificando strutturalmente il co.5 dell’art.109 del Tuir, ha stabilito per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (in pratica, dal 1° gennaio 2009) che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande viene ridotta al 75%.

 

L’unica eccezione che viene normativamente disciplinata riguarda le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e quindi dagli amministratori, per le quali il co.3 dell’art.95 del Tuir fissa i limiti di deduzione già evidenziati in precedenza. Entro tali limiti (euro 180,76 per le trasferte in Italia; euro 258,23 per le trasferte all’estero) la deduzione è mantenuta integrale in capo alla società.

 

Ai fini Iva, infine, si ricorda che dallo scorso 1° settembre, è scomparsa dai casi di indetraibilità oggettiva dell’imposta assolta sugli acquisti quello delle spese sostenute a fronte di prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. L’esercizio del diritto alla detrazione rimane condizionato all’inerenza della spesa, come sancito dal co.1 dell’art.19 del decreto Iva, secondo cui è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell’Iva assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Essenziale, ai fini della detrazione, è che l’acquisto riguardi beni o, come in questo caso, servizi, inerenti all’attività. Sotto il profilo dell’Iva, per quanto riguarda le trasferte in questione, tali spese debbono ritenersi inerenti e pertanto consentire la detrazione dell’imposta se documentate da fattura (intestata alla società) recante il nominativo (alternativamente nell’intestazione, nel corpo della fattura o in nota allegata) dell’amministratore.

 


Studio Boggi Via Andrea Costa, 62 - 40026 Imola BO - Tel. 0542 25262 Fax 0542 612699
Email: servizi@icontitornano.it