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29/10/2009
RIMBORSI IRAP
Il decreto “anticrisi” (articolo 6, comma 1, del decreto legge 29/11/2008, n. 185) ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’IRAP per imprese e professionisti. La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell’IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 (articolo 6, comma 2 e 3, del decreto legge 29/11/2008, n. 185). In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’IRAP. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2009 è stato stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso è effettuata per ciascuna regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per i Contribuenti residenti in Emilia Romagna la scadenza è stata fissata per il giorno 30 novembre 2009.
Il nostro Studio sta predisponendo le procedure di redazione e trasmissione delle istanze di rimborso nell’interesse della Clientela.
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